Secondo l’Ordinamento Penitenziario (L. 354 del 1975) l’osservazione scientifica della personalità rappresenta il processo grazie al quale è possibile individuare e valutare le carenze psicofisiche, sociali e affettive che hanno contribuito a condurre il soggetto a compiere un reato. Su tale base, l’Amministrazione Penitenziaria è chiamata a elaborare un programma di trattamento individualizzato, finalizzato al recupero del soggetto e al successivo reinserimento sociale, in base a quanto definito dall’art. 27 comma 3 della Costituzione.
L’osservazione è svolta, secondo quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 30/6/2000 n. 230), dall’équipe di osservazione, composta da personale dipendente dell’amministrazione (funzionari pedagogici, funzionari di servizio sociale, personale di polizia penitenziaria) e da professionisti esterni che collaborano quali consulenti esperti ex. art. 80 O.P. (esperti in criminologia, psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria), il tutto sotto il coordinamento e la supervisione del direttore dell’istituto.
Nello specifico l’équipe di osservazione si riunisce per redigere la relazione di sintesi, documento nel quale scaturiscono i dati ottenuti dell’osservazione scientifica della personalità e la conseguente proposta di programma trattamentale da approvare con decreto dal magistrato di sorveglianza.
E’ bene ricordare però che l’osservazione è un processo duraturo che parte all’inizio dell’esecuzione della pena e prosegue nel corso di essa, al fine di valutare non solo il punto di partenza ma anche i cambiamenti di varia natura che possono interessare il detenuto, maturati in funzione dei trattamenti predisposti.
E’ possibile inoltre individuare il Gruppo di Osservazione e Trattamento (G.O.T.), definito dalla circolare 9 ottobre 2003 sulle Aree educative. Rispetto all’équipe, il G.O.T. è un “gruppo allargato” di cui fanno parte tutti coloro che, oltre ai membri dell’équipe, interagiscono con il detenuto o collaborano al trattamento dello stesso (personale di polizia penitenziaria, insegnanti, volontari ex art. 17 e 78 O.P., ministri del culto). Tale gruppo è coordinato dal funzionario pedagogico; quest’ultimo assume la funzione di segretario tecnico incentivando il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che collaborano al trattamento e promuovendo riunioni di confronto e valutazione congiunta.
L’ art. 27 del Regolamento di Esecuzione precisa infine alcuni passi metodologici da percorrere in sede di osservazione, tra i quali spiccano:
- acquisizione di dati giudiziari, penitenziari, clinici, psicologici, criminologici e sociali;
- valutazione dei suddetti dati con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e all’attuale disponibilità ad usufruire degli interventi trattamentali;
- riflessione sulle condotte antisociali e antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative per l’interessato;
- considerazione delle possibili azioni riparatorie in merito alle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.